articoli modulistica faq lavora con noi partners
 
Consulting Italia
 

Servizi

 
+ Servizi commerciali
+ Servizi finanziari
+ Servizi legali
Mediazione civile e commerciale
Cos’è?
La mediazione civile (oppure mediazione civile e commerciale, secondo la definizione della Unione europea che ne ha richiesto l'adozione sin dal 2008) è un istituto giuridico italiano introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili. L'istituto è finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo. Esso, infatti, rappresenta uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile. 
La mediazione civile ha lo scopo di far addivenire le parti ad una conciliazione attraverso l'opera di un mediatore, vale a dire un soggetto professionale, qualificato e terzo che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di una composizione non giudiziale del problema senza attribuire ragioni e torti.
Il compito principale del mediatore (organismo pubblico o privato controllato dal Ministero della Giustizia) è quello di condurre le parti all’accordo amichevole. Soltanto in caso contrario, egli può proporre alle parti una soluzione della controversia.
La mediazione civile è sostanzialmente suddivisa in due categorie: mediazione obbligatoria e mediazione facoltativa.
Nel primo caso, la mediazione è obbligatoria in quanto costituisce condizione di procedibilità; ossia, è condizione necessaria per poter avviare il processo e riguarda una serie di situazioni individuate con specifica cura dal legislatore. Si tratta di cause in cui il rapporto tra le parti è destinato a prolungarsi anche oltre la definizione della singola controversia (ad esempio, la locazione, l’affitto d’azienda, le successioni ereditarie, il condominio) oppure di rapporti particolarmente conflittuali che si prestano ad essere meglio composti in via stragiudiziale (danni da circolazione dei veicoli, responsabilità medica, diffamazione) oppure ancora in presenza di alcune tipologie contrattuali (contratti assicurativi, bancari, finanziari).
Nel caso della mediazione facoltativa, invece, le parti scelgono liberamente la via della composizione stragiudiziale della lite.
La mediazione civile, inoltre, può essere demandata dal giudice, il quale può invitare le parti a risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di mediazione quando la natura dalla causa e le risultanze dell'istruttoria lo suggeriscano.
Così come delineata dal Decreto Legislativo 28/2010, la mediazione civile rappresenta uno strumento rapido ed economico anche in considerazione del fatto che sono previste agevolazioni fiscali sotto forma di credito di imposta per i compensi versati al mediatore.
Non si applica a decreti ingiuntivi, sfratti, sinistri, possessori, proc. esecuzione, procedimenti camerale e azioni civili mentre pende un processo penale. 
Si applica a chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia: 
- di condominio;
- circolazione stradale;
- diritti reali; 
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- responsabilità medica;
- diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi;
- bancari e finanziari.
deve esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. 

Cosa facciamo?
Lo Studio nella gestione della pratica agisce in diversi aspetti:
1) Fase iniziale: Onere di convocare le parti nel giorno, nel luogo ed all’ora stabilita con spiegazione della mediazione e dei suoi aspetti procedurali; 
2) Fase esplorativa: Sentire le parti in questione per il raggiungimento di un accordo con reciproca soddisfazione negoziale delle parti;
3) Fase conclusiva: Ricerca dell’accordo e verbalizzazione. Superamento delle situazioni critiche. Elaborazione dell’accordo e relazione del verbale. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

La conciliazione, omologata dal Tribunale, vale quale titolo esecutivo. In poche parole l'ufficiale giudiziario impone l'esecuzione della decisione. 

consulting italia di Pierluigi Paci | via g.gabrielli 105, 61032 fano (pu) | PI 02493110411 | tel. +39 0721 580431 | mobile +39 327 1795648 | email info@consultingitalia.org

© 2025 www.consultingitalia.org All rights reserved